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domenica 05 settembre 2010
 
 
Not. 372/2010 - Circolare n. 8/2010 - Assenze per malattia Stampa E-mail

ImageNotiziario n. 372 del 21 luglio 2010

CIRCOLARE N. 8/2010 - ASSENZE DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEI PUBBLICI DIPENDENTI

È stata emanata in questi giorni la circolare n. 8/2010,relativa alle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, a distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme in materia, introdotte dall’art. 71 del D.l. 112 del 2008.E' importante ricordare che già in passato sono state emanate delle circolari per fornire indicazioni sull’argomento, e precisamente la n. 7 e 8 del 2008 e 7 del 2009, facendo presente che la loro lettura deve prendere in considerazione la normativa intervenuta successivamente, ed in particolare il D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 relativo a “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”. 

L’entrata in vigore del suddetto decreto, rendendo superata la circolare n. 1/2009, relativa alle fasce orarie di reperibilità per i malati oncologici, all’art. 2 prevede tra i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità le assenze eziologicamente (riconosciuto nesso causa-effetto a livello sanitario)  riconducibili a “ patologie gravi che richiedono terapie salvavita”.
Ulteriori chiarimenti sono stati forniti  anche attraverso i pareri resi dalle Amministrazioni e pubblicati sul sito Internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, sezioni , pareri e note circolari.
Nella stessa circolare si richiama l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligo di attuazione della decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni fornite nelle predette circolari.
Inoltre, si sottolinea la volontà del legislatore di salvaguardare talune situazioni delicate e particolari; infatti, per le suddette situazioni, è previsto, dalle norme, un regime di maggior favore. A tal proposito, l’art.71, comma 1, secondo periodo, del D.l. 112/2008 stabilisce che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.” In tali casi, il regime applicabile va estratto da ciascun CCNL di riferimento. In generale, però, si deduce che non vi è nessun taglio della retribuzione né obbligo di reperibilità,  per i dipendenti pubblici che si assentano dal servizio per malattia dovuta ad infortuni sul lavoro, ricoveri ospedalieri o per patologie gravi o per terapie salvavita.
Infine, si ricorda che il citato art.71, al comma 1, prevedendo una disciplina speciale di deroga per il personale del comparto sicurezza e difesa in relazione alle malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative, è stato rinnovato, allargando anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e prevedendo testualmente “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”.
Per quanto riguarda, invece, la retribuzione di risultato dei dirigenti, la stessa non rientra tra le voci retributive di decurtazione, in quanto costituisce l’emolumento volto a remunerare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigenti e viene corrisposta a consuntivo, in esito all’apposito procedimento di valutazione.
Infine, nella stessa circolare, si richiama nuovamente l’attenzione sul regime sanzionatorio vigente per le ipotesi di mancata osservazione della normativa in materia di assenza per malattia, già chiarito nelle precedenti succitate circolari.
 
 
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